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Mercoledì 21 Marzo 2012
Il Tribunale di Bologna ha stabilito che non è reato utilizzare programmi senza licenza nelle prestazioni intellettuali non collegate all’impresa, Di questo avviso è il tribunale che ha rilasciato una sentenza ufficiale relativa a questo argomento.

Quindi tutti i professionisti iscritti all’Albo che prestano un’opera intellettuale non equiparabile all’attività d’impresa, possono utilizzare senza problemi il software pirata.

Nelle ultime settimane il tribunale ha assolto l’accusa di violazione del diritto d’autore un architetto in possesso di software duplicati di cui non era in possesso della licenza.

Per quale motivo è stata presa in considerazione questa scelta? Semplicemente perché l’attuale legge italiana punisce esclusivamente le persone che utilizzano programmi masterizzati durante l’attività di impresa. Continua

Il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza del 9 febbraio 2012 n. 00686/2012 a favore delle competenze attribuite dal DPR 328-01 - artt. 16 e 46 ai professionisti iscritti alle sezioni B degli Ordini provinciali degli Architetti, P.P.C.  e Ingegneri.
Questa sentenza ha un carattere “storico” per l’unicità del contenuto in quanto, oltre a colmare i vuoti legislativi del decreto, ha sancito in modo inequivocabile che  la laurea di primo livello è il limite sotto il quale non si possono avere competenze progettuali in zona sismica.  Il Collegio, ha consolidato principi fondamentali volti alla risoluzione delle ataviche diatribe tra geometri –architetti e ingegneri fino ad ora affrontate in modo saltuario e non risolutivo, le quali soprattutto negli ultimi anni , hanno coinvolto  in un ingiusto gioco al ribasso, le competenze del laureato triennale.
SENTENZA

Tar Lazio: Competenza esclusiva dell'architetto sugli immobili vincolati

02/12/2011 - La seconda sezione del TAR del Lazio, con la sentenza n. 7997 del 17 ottobre 2011 è ritornata sul problema legato alla competenza esclusiva degli architetti relativamente alla progettazione e direzione dei lavori sugli immobili vincolati e sugli edifici di rilevante interesse artistico.
La norma di riferimento è l'articolo 52 del Regio Decreto 23/10/1925, n. 2357 il cui testo è il seguente: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".
La sentenza nasce da un ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dagli ingegneri Montresor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario contro il Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali e contro il Consiglio Nazionale Architetti PPCper l'annullamento del provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona aveva stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico, se non sottoscritti da un architetto.

La nuova sentenza del TAR del Lazio, in linea con altre precedenti sentenze, respinge il ricorso e precisa tra l'altro che "secondo l'interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, le cui affermazioni sono condivise dal Collegio, la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino “rilevante interesse artistico"."

Nella sentenza viene, anche, richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 382/97 in cui viene precisato che "i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l'intervento dell'ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti".

A cura di Ilenia Cicirello

Fonte: lavoripubblici.it

Competenze geometri e periti. Architetti e Ingegneri del Lazio diffidano il Genio Civile.

Lo scorso 15 giugno 2011 gli Ordini degli Architetti ed Ingegneri del Lazio hanno inviato una diffida agli uffici del Genio Civile in merito alle "Competenze professionali attribuite ad Ingegneri, Architetti e Geometri nell'ambito della progettazione e direzione lavori di autorizzazioni ad edificare in zona sismica", riportando che "è incontestabile  che la progettazione di costruzioni civili con strutture e la loro direzione, con specifico riferimento alle costruzioni in zone sismiche, è riservata solo agli Ingegneri ed Architetti iscritti ai relativi albi professionali.", denunciando inoltre che "[...] i Dirigenti di Area Regionali del Genio Civile in spregio alla cogente normativa, enonostante le rimostranze degli Ordini Professionali, non solo continuano aconcedere autorizzazioni di costruzioni civili con strutture oggetto di progettazione e/o direzione da parte di geometri o periti edili, ma anche omettono di denunciare l'esercizio non consentito di attività professionale alle competenti autorità.

Tale modo di procedere potrebbe rappresentare  una condotta penalmente rilevante a carico dei funzionari [...] per omessa denuncia di reato", prevista e punita dall'art. 361 del Codice Penale, invitando infine i citati dirigenti a dare comunicazione agli Ordini firmatari entro il 30 giugno.

leggi la lettera di diffida

Comunicato stampa
Professioni: Architetti, Consiglio Nazionale, bene  Cassazione su limite
competenze geometri
Roma, 22 marzo 2011 2010. “Siamo soddisfatti per la sentenza della Corte di Cassazione che, limitando lo sconfinamento delle attività dei geometri nelle professioni di architetto e di ingegnere, ristabilisce in modo inequivocabile il principio del rigoroso rispetto delle competenze professionali di ciascun soggetto.”
E’ il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) alla sentenza 6402 della Cassazione che chiarisce come il geometra possa, da solo, progettare e costruire unicamente “modeste costruzioni civili” senza strutture in cemento armato.
“Competenze professionali, qualità del progetto e della realizzazione delle opere – secondo gli architetti italiani - rappresentano elementi assolutamente imprescindibili e necessari per la tutela e per la  sicurezza dell’ambiente e
dell’abitare”.
“Ribadiamo ancora una volta – conclude il Consiglio Nazionale - la nostra più ferma contrarietà a modifiche e ampliamenti delle competenze professionali che  non siano  realizzati con il coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni coinvolte”.
Sentenza sulle competenze professionali
Competenze professionali tecnici laureati e diplomati – Sentenza Corte di Cassazione n.19292/2009

Il bluff degli “architetti conservatori”
La laurea non è valida, indaga la Procura

Nel depliant dell’offerta formativa si diceva che gli architetti conservatori avrebbero potuto iscriversi all’albo professionale per fare anche direzione dei lavori. Ma il consiglio dell’ordine ha opposto un secco rifiuto a sessanta laureati, che adesso hanno fatto causa all’Università. La Procura ha aperto un’inchiesta per truffa. E il rettore corre ai ripari: “Correggete subito l’errore”


sentenza 6343/2006 del Consiglio di Stato che, nel confermare la sentenza del TAR Sardegna 2/2005, ribadisce le competenze esclusive degli architetti per interventi sui beni vincolati.


I geometri non possono proggettare STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Il Tar Campania ha annullato un permesso di costruire per una sopraelevazione progettata da un geometra

Il TAR Campania-Salerno ha emanato la sentenza n. 9772 del 2010 nella quale esamina il ruolo del comune nella verifica della competenza professionale dei geometri che presentano progetti edilizi.
Sentenza tar Campania Salerno 9772 del 2010 competenza geometri.pdf

Sentenza competenze sugli impianti

Riaffermata la competenza degli architetti nel progettare gli impianti negli edifici. Questa è la decisione del Consiglio di Stato assunta con sentenza della IV Sezione n.4866/2009.La sentenza dà torto all'Ispesl, Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro, in una vertenza riguardante il rifiuto dell'ISPESL di approvare un progetto relativo ad un impianto di riscaldamento installato presso una scuola materna comunale, in quanto firmato da un architetto, ritenuto dall'ente figura professionale non idonea a tale tipo di progettazione. L'architetto è ricorso al Tar, insieme all'Ordine di Milano al quale è iscritto. Il Tar ha dato ragione all'Ispesl, invece il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la questione dando ragione all'architetto e all'Ordine.
Sentenza

PROFESSIONI: ARCHITETTI E INGEGNERI "NO AD AMPLIAMENTO COMPETENZE GEOMETRI E PERITI EDILI


Comunicato Stampa