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Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali |
ROMA – È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 agosto 2011 il Decreto 5 agosto 2011 contente nuove indicazioni riguardanti “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il testo di legge arriva a definire prassi e obblighi burocratici per i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio delcertificato di prevenzione incendi riguardante locali, attività, depositi, impianti e industrie pericolose. La certificazione in questione è di norma appannaggio dei Vigili del Fuoco, rientra nelle prerogative del corpo previste dall’articolo 16 “Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, lo stesso decreto citato e richiamato nell’oggetto del provvedimento di legge di cui stiamo parlando. L’articolo 16 della legge riguardante i VV.F., nel suo comma 4 prevede per essi, la possibilità diacquisire certificazioni antincendio e dichiarazioni di conformità da soggetti terzi,professionisti abilitati alla redazione dei documenti richiesti e quindi alla preventiva verifica delle condizioni necessarie affinché tale documentazione sia fondata, corretta e sicura. Tali professionisti per essere abilitati a tale mansione devono essere inscritti in appositi elenchi ministeriali, e devono per ottenere l’iscrizione, dimostrare ai proprio ordini professionali e quindi al Ministero stesso di possedere tutti i requisiti e la formazione necessaria. Requisiti inderogabili e definitivi. Questo il testo del comma 4 dell’artico 16 del Decreto 8 marzo 2006 n.139. “Art. 16. Certificato di prevenzione incendi – Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno”. Fatti salvi i professionisti già inscritti negli elenchi ministeriali, il Decreto stabilisce quindi requisiti e modalità di iscrizione per i nuovi candidati. “Ministero dell’Interno, Decreto 5 agosto 2011 – Art. 3 Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno. 1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto. 2. Per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) Iscrizione all’albo professionale; Il corso di formazione deve comprendere un ammontare di ore che non può essere inferiore alle centoventi, le lezioni vengono sostenute dagli Ordini e dai Collegi professionali di ognuna delle professioni ammesse alla possibilità di certificazione antincendio, con la supervisione e attestazione finale rilasciata dal Ministero dell’interno – “Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”. Sono esentati dall’obbligo di frequenza ai corsi i “professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio”, i “dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati” che provino di aver seguito un corso e conseguito una formazione equivalente durante la laurea. Una volta superato il corso i candidati dovranno presentare richiesta di ammissione agli elenchi ancora ai rispettivi Ordini e Collegi professionali. Questi valideranno la proposta entro sessanta giorni dal deposito e con esito positivo provvederanno tramite una codifica e una catalogazione apposita a comunicare la possibile iscrizione al Ministero del lavoro. Gli inscritti per mantenere la propria posizione dovranno seguire corsi di aggiornamento e seminari. |