Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di VITERBO e PROVINCIA


Pagamento ICI immobili oggetto di condono edilizio
Scade il 20 dicembre il versamento della seconda rata dell'Ici 2004, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Per quanto riguarda l’Ici relativa a fabbricati oggetto di definizione degli illeciti edilizi, si ricorda che l’imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2003.
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Sanatoria abusi edilizi in zone vincolate Approvazione "Delega ambientale"
In data 24.11.2004 la Camera ha dato il voto di fiducia al disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", contenente, anche, la norma che consente la sanatoria per gli abusi edilizi commessi in zone sottoposte a vincolo ambientale e peasaggistico, e che ora è in attesa per la pubblicazione in Gazzetta
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Sicurezza antincendio porte lungo vie di esodo
Sulla G.U. n. 271 del 18.11.2004 è stato pubblicato il D. Min. Interno 3.11.2004, recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio».
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Proroghe di termini in materia di prevenzione incendi
Nella G.U. n. 264 del 10.11.2004 è stato pubblicato il D.L. 9.11.2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative».In evidenza segnaliamo quello per l’adeguamento antincendio riferito a strutture turistiche e ricettive e quello in materia di nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica.
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27/11/2004

Il condono sulle aree protette
Delega ambientale, via libera della Camera


Delega ambientale, via libera della Camera con la fiducia
ROMA - La Camera dice sì, il sì definitivo, alla legge delega in materia ambientale. In questo testo sono contenute anche delle norme (di applicazione immediata) sulla sanatoria in campo di abusi edilizi in aeree tutelate nonché il via libera a una nuova definizione di rifiuti industriali come materie prime da riutilizzare. Sulla votazione al provvedimento il governo ha posto ieri la fiducia (la ventiquattresima fiducia di questo esecutivo). Lo aveva già fatto al Senato, per lo stesso disegno di legge. Da oggi il governo avrà 18 mesi di tempo per riscrivere praticamente tutta la legislazione in materia ambientale con sette ambiti prioritari (rifiuti, acqua, aria, difesa del suolo, aree protette, tutela risarcitoria, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata). Un compito che il ministro dell’Ambiente Altero Matteoli affiderà ad una commissione di 24 «saggi» esterni.
A suscitare le maggiori polemiche è stata la norma collegata sulla sanatoria edilizia: con questo provvedimento sarà possibile sanare gli abusi edilizi commessi fino al 30 settembre 2004 nelle aree di interesse ambientale, al contrario di quanto previsto dall’articolo 146 (comma 10) del codice sui Beni culturali redatto dal ministro Urbani e in vigore dal maggio 2004. L’opposizione ha puntato fino all’ultimo il dito contro questa norma, sostenendo che servirà anche al premier Silvio Berlusconi per sanare l’anfiteatro costruito nella sua villa (villa Certosa) in Sardegna.
Fuori dall’aula è stata la voce di Italia Nostra che si è levata lanciando un appello al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, affinché non firmi questo testo definito «pericoloso» per l’ambiente.

dal Corriere della sera del 25.11.04
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10/11/2004
Proroga termine divieto di fumo nei locali pubblici
Con la pubblicazione nella G.U. 10.11.2004, n. 264 del D.L. 9.11.2004, n. 266, pubblicato , l'art. 19 ha disposto la proroga al 10.1.2005 del termine, a partire dal quale scatta il divieto assoluto di fumo nei locali chiusi, ed entro il quale gli esercizi ed i luoghi di lavoro riservati ai fumatori devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.
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5.11.2004
Proroga normativa sulle zone sismiche
L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5.11.2004, il cui testo si allega, all'art. 6 contiene la proroga di sei mesi, e quindi fino all'8.5.2005, dell'entrata in vigore della nuova normativa sulle costruzioni in zone sismiche, introdotta dalla Ord. P.C.M. 23.3.2003, n. 3274.
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4/11/2004
Con la legge n.191 del 30.7.2004 sono stati ulteriormente modificati i moltiplicatori catastali, sulla base dei quali viene determinato il valore da dichiarare in un atto di compravendita immobiliare, valore  oltre il quale il Fisco non può procedere ad accertamento e/o rettifica.
Si riporta una tabella riepilogativa dei valori e delle rendite rivalutate (nel calcolo del valore dell'immobile bisogna ovviamente tener conto della rivalutazione delle rendite)

Tipolologia dell'immobile Rendita catastale
Moltiplicatore
fino al 31.12.2003
fino al 30/7/2004
dal 31/7/2004
Fabbricati (cat. A, B, C) Rendita cat. +5%
100
110
120
Prima casa Rendita cat. +5%
100
110
110
Uffici (A\10) e cat. D Rendita cat. +5%
50
55
60
Negozi (C\1) e cat. E Rendita cat. +5%
34
37,4
40,8
Terreni non edificabili Reddito dominicale + 25%
75
82,5
90

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15/10/2004
La maggioranza approva in senato la delega ambientale che va ora all'esame della Camera.

   Condono per gli abusi edilizi nelle aree protette realizzati fino al 30 settembre scorso ma che avranno superato l'accertamento di compatibilità paesaggistica.
Secondo il provvedimento, chi ha costruito abusivamente dovrà presentare una domanda di sanataria entro il 31 gennaio 2005 e pagare dai 3 mila ai 50 mila euro.

   Il governo potrà legiferare su sei materie importanti: tutela delle acque, difesa del suolo, gestione delle aree protette, gestione dei rifiuti, risarcimenti contro i danni ambientali, valutazione impatto ambientale. Saranno 24 esperti nominati dal ministro dell'Ambiente a scrivere i decreti delegati che dovranno essere presentati al governo entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge.

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Regione Lazio, il condono edilizio è legge
Roma, 8 ottobre 2004 - Approvata dalla Giunta della Regione Lazio la legge sul condono edilizio.
Secondo quanto rende noto la Regione, il provvedimento individua le opere abusive suscettibili di sanatoria come quelle ''realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 20% della volumetria della costruzione originaria e, comunque, superiori a 400 metri cubi''.
Inoltre ''vengono stabiliti limiti volumetrici piu' riduttivi rispetto alla normativa nazionale delle opere abusive che possono essere sanati in sede di nuove costruzioni residenziali, privilegiando la prima casa sulle seconde case (450 metri cubi nel primo caso, 300 nel secondo)''.
Continua...

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Presentazione domande di condono edilizio
E' stato convertito con modificazioni nella L. 30.7.2004, n. 191, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. 31.7.2004, n. 178, la L. 12.7.2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», che aveva disposto all'art. 5 la proroga delle scadenze relative al nuovo condono edilizio.
Validità domande di condono edilizio già presentate
Con una nota emessa in data 14.7.2004 il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che le istanze di sanatoria edilizia presentate in vigenza dell'art. 32 della L. 326/2003, e prima delle sentenze della Corte Costituzionale sull'argomento, sono valide e soprattutto idonee a consentire la commerciabilità dell'immobile.
Emanazione normativa tecnica sulle costruzioni
E' stato convertito con modificazioni nella L. 27.7.2004, n. 186, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 131 alla G.U. 28.7.2004, n. 175, la L. 28.5.2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione».


Appunti e Note

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info 15/9/2004

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CONDONO EDILIZIO 5/9/2004





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IL CONDONO EDILIZIO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2004

Il terzo Condono edilizio, art. 32 del decreto legge 269/2003, convertito successivamente  con la L. 326/2003, ha subito presentato notevoli problemi applicativi;alcune Regioni: Marche, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Lazio con più ricorsi diversificati si sono rivolte alla Corte motivando l'incostituzionalità della norma sul condono.
La Corte Costituzionale in data 28 giugno 2004 ha espresso il proprio avviso con il deposito di tre sentenze.
In sintesi la Corte ha riconosciuto legittima la struttura intera della legge e nello stesso tempo ha però anche riconosciuto la incostituzionalità di alcune disposizioni del citato articolo 32.

La Corte ha anche riconosciuto l'illegittimità di alcune leggi regionali emanate.

Regioni con leggi da rifare perché anticostituzionali
Campania (delibera 2827/2003), Emilia Romagna (legge 1/2004), Friuli Venezia Giulia (legge 22/2003), Toscana (legge 55/2003), Umbria (legge 1/2004), Marche (legge 29/2003).

Regioni con leggi approvate e in regola
Basilicata - legge 1/2004 art. 13, Liguria - legge 5/2004, Provincia di Trento - legge 3/2004
Puglia - legge 28/2003, Sardegna - legge 4/2004, Valle d'Aosta - legge 1/2004.

Il Lazio insieme alle rimanenti Regioni ( Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto) e alla Provincia di Bolzano non ha ancora legiferato.

Con l'art. 5 del Decreto Legge 12/07/2004 n. 168, pubblicato il 12 luglio scorso sulla Gazzetta, viene recepita la sentenza della Corte costituzionale e convertito nella L. 30.7.2004, n. 191, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. 31.7.2004, n. 178.
In fase di conversione sono stati inseriti alcuni chiarimenti e precisazioni.

STATO ATTUALE
Le Regioni hanno tempo fino all'11 novembre 2004 per promulgare le loro leggi sul condono edilizio.

Le nuove domande di condono potranno essere inoltrate solo tra l'11 novembre (data ultima per le regioni per l'emanazione dei provvedimenti) e fino al 10 dicembre.

Le domande già presentate prima della pubblicazione in G.U. delle sentenze della Corte Costituzionale (avvenuta il 7 luglio) restano valide a tutti gli effetti, salva diversa e contraria  legiferazione regionale. Restano comunque salvi gli effetti penali.
Per le domande presentate nel periodo fra il 12/07/2004 e l'entrata in vigore della legge di conversione del dl 168 del 12/07/2004, e cioè il primo agosto 2004, restano salvi i soli effetti penali. (Sembra però tralasciato il periodo di tempo che va tra il 7 luglio e l'11 luglio).

Il 20 dicembre 2004 è il  termine ultimo per il pagamento della seconda rata dell'oblazione e degli oneri di concessione;
Il 30 dicembre 2004 è il  termine ultimo per il pagamento della terza e ultima rata dell'oblazione e degli oneri di concessione.

Il 30 giugno 2005 è infine  il  termine per la presentazione della documentazione relativa al pagamento degli oneri concessori, denuncia catastale, denuncia ai fini ICI, tassa smaltimento rifiuti.

Il condono edilizio a quanto sembra non sarà più un condono uguale per tutti sul territorio nazionale, ma sarà regolato da tante normative di sanatoria quante sono le regioni. La sanatoria per mettere in regola gli abusi edilizi si spezzetta e ci divide.

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