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per le Province di Roma, Rieti, Latina Frosinone e Viterbo

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Raccomandata R/R



Con la presente, il sottoscritto Arch. Massimo Gai, in qualità di Presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Viterbo e Provincia, sollecita un V/s cortese riscontro scritto alle argomentazioni di seguito trascritte.

Preliminarmente, occorre tenere presente che all’epoca della emanazione del R.D. 14.08.1920 n. 1285 - di approvazione del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche - modificato dal R.D. 20.09.1922 n. 1412, le competenze degli ingegneri e degli architetti erano sostanzialmente indifferenziate e disciplinate unitariamente, tanto che con la Legge 24.06.1923 n. 1395, istitutiva di un ordine professionale unico degli ingegneri e degli architetti, si prevedeva che le pubbliche amministrazioni affidassero gli incarichi agli iscritti in quell’albo quando dovessero avvalersi dell’opera di ingegneri o di architetti.

Soltanto con il regolamento approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537 gli ambiti delle rispettive competenze professionali furono delineati, nel senso di riconoscere che sono di spettanza esclusiva della professione di ingegnere le progettazioni di impianti industriali e di spettanza esclusiva della professione degli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico.

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni degli ordinamenti professionali degli ingegneri e degli architetti:

La norma anzidetta, riserva agli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dal D.lgs 29.10.1999 n. 490, consentendo tuttavia la realizzazione della parte tecnica tanto all’architetto quanto all’ingegnere.

La nota del Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio VII Prot. 7/25/4136 del 01.06.1990 conferma la competenza esclusiva dell’architetto rinviando alla “chiara formulazione dell’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che non lascia spazio per interpretazioni diverse, consentendo soltanto di affiancare eventualmente a tale professionista, ma limitatamente alla parte tecnica, la possibilità dell’intervento di un ingegnere”.

A conferma di quanto sopra dedotto, giova ricordare, che da ultimo la giurisprudenza amministrativa, ha statuito che: “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20.06.1909 n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto” aggiungendo, tuttavia, che “la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

Si aggiunga, inoltre, in linea generale, al fine di sgombrare il campo da equivoci, che “la riserva di competenza ex. articolo 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino”. (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 24.10.09 n. 1559)

La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall’art. 31 della legge 05.08.1978 n. 457 e oggi recepite nell’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

L’espressione restauro e ripristino va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici.

Ciò premesso, va ancora chiarito, in aderenza all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che “è tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, che riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20.06.1909 n. 364”.

Resta fermo che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo “le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico”, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la c.d. parte tecnica, cioè “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.09.2006 n. 5239)

Ad ogni buon conto, si aggiunga che “ogni intervento – seppure minimo – su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche, è di competenza esclusiva dell’architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico.

Difatti gli architetti in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l’interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale”. (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 17.01.2011 n. 87)

Infine, è opportuno precisare che “la disposizione contenuta nell’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, è tuttora in vigore non essendo stata abrogata, esplicitamente o tacitamente, dalla normativa successiva nazionale o comunitaria”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.09.2006 n. 5239)

A conferma di quanto sopra dedotto, va sottolineato che la Corte di Giustizia ha statuito che “la Direttiva Comunitaria 85/384/CEE del 10.06.1985 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione”, ma ha invece esclusivamente ad oggetto “il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati, e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore architettura”.

Secondo la Corte di Giustizia, quindi, è compatibile con la normativa comunitaria, anche di settore, l’eventuale disciplina interna che come quella italiana risalente al 1925 attribuisce una riserva di competenza a favore degli architetti.

In definitiva, la Direttiva Comunitaria 85/384/CEE del 10.06.1985 non impone allo Stato membro di porre su un piano di perfetta parità i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile per quanto riguarda l’accesso all’attività di architetto in Italia, né può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d’interesse storico-artistico sottoposti a vincolo: conseguentemente l’articolo 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 non può dirsi superato dalla suddetta Direttiva Comunitaria.

In attesa di un V/s cortese riscontro scritto circa le argomentazioni sopra dedotte ed illustrate, l’occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.


Viterbo, 25.10.2011

Arch. Massimo Gai