ESONERI



ESONERO DELLA FORMAZIONE

È consentito l'esonero della formazione solo nei casi previsti nelle LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO all'Art. 7 che di seguito si riporta.

 

7. ESONERI
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del
medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
•  non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione
ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
•  non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
•  non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero
professionista che di dipendente).
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
•  coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
•  coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
•  coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.
L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

dati aggiornati al 13 Febbraio 2023
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